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Tributi
TASI fino al 31/12/2019
Si conferma per il 2017 quanto previsto nel 2016 dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) che ha stabilito:
L’ESENZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI DA A/2 AD A/7 E DELLE RELATIVE PERTINENZE (nel limite tipologico e numerico posto dalla normativa IMU e TASI ossia C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria).
Rimangono soggette ad IMU e a TASI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze.
Sono altresì esenti, purchè non di lusso, le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU e più precisamente:
- l’unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gia’ pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta’ o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l’unita’ immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Con deliberazione C.C. n. 8 del 30.03.2017 sono state confermate le seguenti aliquote e detrazioni già vigenti:
Aliquota dell’ 1 per mille
- per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse assimilate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, compresi i fabbricati classificati in categoria “D”.
Esenti
- aree edificabili per le quali è fissata l’aliquota IMU nella misura massima originariamente prevista del 10,6 per mille.
CHI DEVE VERSARLA
Devono versare la TASI i proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fabbricati sopra richiamati.
In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore.
La base imponibile, per la determinazione del tributo, è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU ed è costituita applicando alle rendite catastali, rivalutate del 5% gli stessi moltiplicatori stabiliti per l’IMU.
QUANDO E COME SI VERSA
Il versamento della TASI si effettua in due rate con scadenze:
rata in acconto | 16 giugno 2017 |
la rata a saldo | 18 dicembre 2017 |
Il versamento della prima rata, è pari all’importo dovuto per il primo semestre e il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2017.
Chi non provvederà a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
ALIQUOTE IN VIGORE
TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA |
---|---|
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) | ESENTE PER LEGGE Sia per il possessore sia per l’utilizzatore |
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). | 1 ‰NESSUNA DETRAZIONE |
Fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, compresi i fabbricati classificati in categoria “D”. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In questi casi è fissata al 10 (dieci) per cento, la quota da versarsi a carico dell’occupante. |
1 ‰NESSUNA DETRAZIONE |
AREE EDIFICABILI per le quali è fissata l’aliquota IMU nella misura massima originariamente prevista del 10,6 per mille; | ESENTI |
2018
2017
2015
2014
Per ottenere i dati di accesso al servizio rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune
Si conferma per il 2017 quanto previsto nel 2016 dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) che ha stabilito:
L’ESENZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI DA A/2 AD A/7 E DELLE RELATIVE PERTINENZE (nel limite tipologico e numerico posto dalla normativa IMU e TASI ossia C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria).
Rimangono soggette ad IMU e a TASI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze.
Sono altresì esenti, purchè non di lusso, le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU e più precisamente:
- l’unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gia’ pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta’ o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l’unita’ immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Con deliberazione C.C. n. 8 del 30.03.2017 sono state confermate le seguenti aliquote e detrazioni già vigenti:
Aliquota dell’ 1 per mille
- per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse assimilate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, compresi i fabbricati classificati in categoria “D”.
Esenti
- aree edificabili per le quali è fissata l’aliquota IMU nella misura massima originariamente prevista del 10,6 per mille.
CHI DEVE VERSARLA
Devono versare la TASI i proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fabbricati sopra richiamati.
In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore.
La base imponibile, per la determinazione del tributo, è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU ed è costituita applicando alle rendite catastali, rivalutate del 5% gli stessi moltiplicatori stabiliti per l’IMU.
QUANDO E COME SI VERSA
Il versamento della TASI si effettua in due rate con scadenze:
rata in acconto | 16 giugno 2017 |
la rata a saldo | 18 dicembre 2017 |
Il versamento della prima rata, è pari all’importo dovuto per il primo semestre e il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2017.
Chi non provvederà a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
ALIQUOTE IN VIGORE
TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA |
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Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) | ESENTE PER LEGGE Sia per il possessore sia per l’utilizzatore |
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). | 1 ‰NESSUNA DETRAZIONE |
Fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, compresi i fabbricati classificati in categoria “D”. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In questi casi è fissata al 10 (dieci) per cento, la quota da versarsi a carico dell’occupante. |
1 ‰NESSUNA DETRAZIONE |
AREE EDIFICABILI per le quali è fissata l’aliquota IMU nella misura massima originariamente prevista del 10,6 per mille; | ESENTI |
2018
2017
2015
2014
Per ottenere i dati di accesso al servizio rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune