Portale Tributi Comune di Gallicano

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Contribuenti interessati

L’imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme dnonisi comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Esenzione dall’imposta

Sono esenti dall’imposta:

  1. la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  2. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  3. la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  4. la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  5. la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio
  6. la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13;
  7. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  8. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
    • l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

(*) Definizione di “insegna di esercizio” ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall’art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: “Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”

 Soggetto passivo

E’ tenuto al pagamento dell’imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Modalità di applicazione dell’imposta

L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l’imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

Dove presentare la dichiarazione ed ottenere informazioni e chiarimenti

I.c.a. Srl Imposte Comunali Affini
Via Parma, 81 – 19125 La Spezia
Tel. 0187 57521 – Fax 0187 5752929

Pagamento dell’imposta

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro.

Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale n. 260190 intestato a: “I.C.A. srl – imposte comunali affini” ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta e’ versata all’Ufficio postale;
Per la pubblicità temporanea il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli uffici della concessionaria c/o bar la Barca di Nonis Piervalerio Via di Fondovalle Molazzana, n.tel. 329/7291672.

Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. Oltre i 90 giorni si applica la tariffa annuale. (cartelli SALDI, OFFERTE VARIE, gonfaloni, striscioni, locandine ecc.)

Sanzioni ed interessi

Per l’omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 200,00 per cento, con un minimo di € 51,65.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 75,00 per cento dell’imposta o del diritto dovuto.

Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla data di notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Per l’omesso o tardivo pagamento, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento del tributo dovuto.

Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 3,00 per cento giornaliero, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.

Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, presentando istanza in carta libera, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il concessionario provvede nel termine di novanta giorni.

Dove presentare la richiesta di rimborso

I.c.a. Srl Imposte Comunali Affini
Via Parma, 81 – 19125 La Spezia
Tel. 0187 57521 – Fax 0187 5752929

Dove presentare reclami

I.c.a. Srl Imposte Comunali Affini
Via Parma, 81 – 19125 La Spezia
Tel. 0187 57521 – Fax 0187 5752929

Comune di Gallicano
Gestione I.C.A. srl

 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Diritto di urgenza: Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di Euro 25,82
Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro).

Riduzioni del 50 % del diritto – Ne godono le seguenti categorie:

  • manifesti dello Stato che non rientrano nei casi di esenzione
  • (*) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni non aventi scopo di lucro, privi di sponsorizzazioni
  • (*) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali , privi di sponsorizzazioni

(*) Importante = la riduzione non va accordata indiscriminatamente a tutti i manifesti commissionati da enti e associazioni privi di fini di lucro; si fa un esempio: la Legge distingue tra il primo caso, che è il manifesto reclamizzante l’attività istituzionale generica dell’associazione (es. “Associazione Y iscrivetevi per usufruire dei nostri servizi”, in questo caso è comunque dovuta la riduzione), e il secondo caso, che si riferisce ad attività specifiche dell’associazione, per le quali è obbligatorio il patrocinio dell’ente pubblico territoriale (es. “L’Associazione Y organizza per il giorno .. una gita a Parigi…”, in questo caso si accorda la riduzione solamente se sul manifesto è specificato il patrocinio o la partecipazione dell’ente pubblico, altrimenti il diritto va pagato per intero.

Questa fondamentale distinzione si applica a tutti i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e vanno pertanto rifiutati quei manifesti per i quali il pagamento, rientrando nel secondo caso e per i quali non vi sia il patrocinio dell’ente pubblico, non venga eseguito per intero.

  • manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, privi di sponsorizzazioni
  • annunci mortuari (la comunicazione della famiglia)

Esenzioni

  • manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, nell’ambito del proprio territorio
  • manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, chiamata e richiamata alle armi
  • manifesti di Stato, Regioni e Province in materia di tributi
  • manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
  • manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche europee regionali e amministrative
  • ogni manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge
  • manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati (se i corsi non rientrano in tali ipotesi, ad esempio manifesti di scuole private e di corsi linguistici, il diritto va corrisposto per intero).

Affissioni annullate

Per le affissioni annullate o rinviate dal committente prima dell’esecuzione dell’affissione è dovuto il rimborso della metà del diritto pagato. Se l’annullamento perviene oltre la data prevista per l’uscita dei manifesti, nessun rimborso è dovuto, né è possibile accreditare il diritto versato dal committente a copertura di future affissioni.

Dove presentare la commissione ed ottenere informazioni e chiarimenti

Agenzia di Gallicano c/o bar la Barca di Nonis Piervalerio, Via di Fondovalle Molazzana, n.tel. 329/7291672.

Tariffe