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IMU
DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE 2024
ALIQUOTA DI BASE
- L’IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E’ INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE “D” (IMMOBILI PRODUTTIVI).
- PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE “D” :
- 0,76% quota “fissa” riservata allo stato con codice tributo 3925
QUOTA COMUNE | QUOTA STATO |
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Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili diversi da abitazione principale e pertinenze.
Modalità di versamento
Versamento 1 rata dovuta entro il 17/06/2024, 2 rata a saldo/conguaglio entro il 16/12/2024
Il versamento in acconto, in sede di prima applicazione dell’imposta, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2023.
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9
L’IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE
QUOTA COMUNE |
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N.B. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale.
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9
€ 200 | Detrazione di base | Detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio: abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno) |
SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA “nuova IMU” 2024
Versamento in 2 rate |
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CALCOLO IMU
-
RENDITA CATASTALE
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata
esempio : R.C. € 500
-
RIVALUTAZIONE DEL 5%
Rivalutare la rendita catastale del 5 %
esempio : R.C. € 500
calcolo da effettuare (500×5/100)+500 = 525
-
BASE IMPONIBILE
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati
calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000
-
CALCOLO IMU
Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU
Esempio : Aliquota 0,76 per cento
calcolo da effettuare 84.000 x 0,0076 = 638,40
IMU dovuta € 638,40
RENDITA CATASTALE | RIVALUTAZIONE DEL 5% | BASE IMPONIBILE | CALCOLO IMU |
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Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500 | Rivalutare la rendita catastale del 5 %esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare (500×5/100)+500 = 525 | La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000 | Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare 84.000 x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta € 638,40 |
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 | Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 | Cat. A/10 | Cat. C/1 | Gruppo D escluso D/5 | Cat. D/5 |
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X 160 | X 140 | X 80 | X 55 | X 65 | X 80 |
QUOTA RISERVATA ALLO STATO
0,76 PER CENTO SOLO SU CATEGORIA CATASTALE “D” | E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione del D10), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento; |
DICHIARAZIONI IMU e PERTINENZE
DICHIARAZIONI IMU
Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta | I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. |
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 | Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all’abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell’abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi |
CODICI TRIBUTO VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2024
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
---|---|---|
QUOTA COMUNE | QUOTA STATO | |
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 | 3912 | – |
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | – |
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | – |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D” (ad esclusione D10) | 3930 | 3925 |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D10” e fabbricati rurali | 3913 | – |
Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione “IMU e altri tributi locali”.
ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli)
- ALIQUOTA: 10,50 ‰
- RIDUZIONE: 50%
Norma di riferimento: LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 747 lettera c)
(…)
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
(…)
CODICE TRIBUTO 3918
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- Aliquota 1,00 ‰
Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall’art. 9 del dl n.557/93. Pertanto possono essere considerati strumentali all’attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purchè in possesso dei requisiti di ruralità, da attestare con dichiarazione sostitutiva presso l’ufficio tributi Comunale (vedi modalità e tempi di dichiarazione indicati nella presente informativa), che effettuerà il riscontro dei requisiti dichiarati. Si evidenzia che un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria “A”, non può essere considerato strumentale, per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative, salvo accatastare separatamente alcuni locali al piano terra in cat. C/2 (magazzini e locali di deposito) o C/6 (stalle e garage) qualora con caratteristiche costruttive rispondenti a tale uso e finalità (esempio: una cucina, un bagno, una camera da letto, chiaramente riconducibili a tale originario uso dalle loro caratteristiche costruttive, non possono essere accatastati in tali categorie).
CODICE TRIBUTO 3913
TERRENI AGRICOLI
ESENTI, NON DEVE ESSERE VERSATA L’IMU SUI TERRENI AGRICOLI
AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L’ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO
- Aliquota 10,60 ‰
Norma di riferimento: LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 741 lettera d)
(…)
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa’ agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio e’ fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
(…)
CODICE TRIBUTO 3916
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
- Aliquota 10,50 ‰
- Riduzione del 50%
Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
CODICE TRIBUTO 3918
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI
- Aliquota 10,50 ‰
- Riduzione del 50%
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
- codice tributo 3918 (immobili in categoria diversa dalla cat. “D” eccetto D10)
- codice tributo 3925 (solo immobili categoria catastale “D” eccetto D10 – quota stato)
- codice tributo 3930 (solo immobili categoria catastale “D” – quota comune)
- codice tributo 3913 (solo immobili categoria catastale “D10” e fabbricati rurali – quota comune)
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA
ESENTI
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ATER)
- Aliquota 10,50 ‰
- Detrazione € 200,00
DETTAGLI
- aliquota di base e sola detrazione di € 200
- CODICE TRIBUTO 3918
ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L’UNITA’ IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA E/O COMUNQUE OCCUPATA
ESENTI PER ASSIMILAZIONE
Cittadini Italiani residenti all’Estero ed iscritti “AIRE”
- Aliquota 10,50 ‰
- CODICE TRIBUTO 3918
FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE (valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile)
- ALIQUOTA DI BASE
DETTAGLI
per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG , e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito con delibera comunale, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani. Pertanto tutti i potenziali edificatori “di fatto”, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale. Corte di Cassazione – Sentenza 4308/2010 Consiglio di Stato – Sentenza 1731/2010 Corte di Cassazione – Sentenza 1 marzo 2013 n.5166
- CODICE TRIBUTO 3916
Per informazioni
- Ufficio tributi comunale
- 0583 – 7307204 – 7307207
- mail: ragioneria@comune.gallicano.lu.it
ALIQUOTE IN VIGORE
TIPOLOGIA DI IMMOBILI | ALIQUOTA |
---|---|
ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (L’esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l’applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all’abitazione principale ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019 |
ESENTE |
ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze Detrazione:€ 200,00 Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748) |
5,00 ‰ |
AREE EDIFICABILI | 10,60 ‰ |
ALTRI FABBRICATI così come definiti dall’art. 1 comma 754 della Legge n. 160/2019
ALTRI FABBRICATI CAT D
|
10,50 ‰ |
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce così come definiti dall’art. 1 comma 750 e 751 della Legge n. 160/2019 | 1,00 ‰ |
TERRENI AGRICOLI così come definiti dall’art. 1 comma 753 della Legge n. 160/2019 | ESENTI |
UNITA’ IMMOBILIARI concesse in comodato così come definiti dall’art. 1 comma 747 della Legge n. 160/2019 | Imponibile ridotto del 50% |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE 2024
ALIQUOTA DI BASE
- L’IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E’ INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE “D” (IMMOBILI PRODUTTIVI).
- PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE “D” :
- 0,76% quota “fissa” riservata allo stato con codice tributo 3925
QUOTA COMUNE | QUOTA STATO |
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Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili diversi da abitazione principale e pertinenze.
Modalità di versamento
Versamento 1 rata dovuta entro il 17/06/2024, 2 rata a saldo/conguaglio entro il 16/12/2024
Il versamento in acconto, in sede di prima applicazione dell’imposta, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2023.
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9
L’IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE
QUOTA COMUNE |
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N.B. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale.
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9
€ 200 | Detrazione di base | Detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio: abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno) |
SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA “nuova IMU” 2024
Versamento in 2 rate |
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CALCOLO IMU
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RENDITA CATASTALE
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata
esempio : R.C. € 500
-
RIVALUTAZIONE DEL 5%
Rivalutare la rendita catastale del 5 %
esempio : R.C. € 500
calcolo da effettuare (500×5/100)+500 = 525
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BASE IMPONIBILE
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati
calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000
-
CALCOLO IMU
Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU
Esempio : Aliquota 0,76 per cento
calcolo da effettuare 84.000 x 0,0076 = 638,40
IMU dovuta € 638,40
RENDITA CATASTALE | RIVALUTAZIONE DEL 5% | BASE IMPONIBILE | CALCOLO IMU |
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Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500 | Rivalutare la rendita catastale del 5 %esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare (500×5/100)+500 = 525 | La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000 | Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare 84.000 x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta € 638,40 |
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 | Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 | Cat. A/10 | Cat. C/1 | Gruppo D escluso D/5 | Cat. D/5 |
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X 160 | X 140 | X 80 | X 55 | X 65 | X 80 |
QUOTA RISERVATA ALLO STATO
0,76 PER CENTO SOLO SU CATEGORIA CATASTALE “D” | E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione del D10), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento; |
DICHIARAZIONI IMU e PERTINENZE
DICHIARAZIONI IMU
Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta | I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. |
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 | Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all’abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell’abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi |
CODICI TRIBUTO VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2024
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
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QUOTA COMUNE | QUOTA STATO | |
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 | 3912 | – |
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | – |
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | – |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D” (ad esclusione D10) | 3930 | 3925 |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D10” e fabbricati rurali | 3913 | – |
Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione “IMU e altri tributi locali”.
ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli)
- ALIQUOTA: 10,50 ‰
- RIDUZIONE: 50%
Norma di riferimento: LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 747 lettera c)
(…)
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
(…)
CODICE TRIBUTO 3918
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- Aliquota 1,00 ‰
Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall’art. 9 del dl n.557/93. Pertanto possono essere considerati strumentali all’attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purchè in possesso dei requisiti di ruralità, da attestare con dichiarazione sostitutiva presso l’ufficio tributi Comunale (vedi modalità e tempi di dichiarazione indicati nella presente informativa), che effettuerà il riscontro dei requisiti dichiarati. Si evidenzia che un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria “A”, non può essere considerato strumentale, per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative, salvo accatastare separatamente alcuni locali al piano terra in cat. C/2 (magazzini e locali di deposito) o C/6 (stalle e garage) qualora con caratteristiche costruttive rispondenti a tale uso e finalità (esempio: una cucina, un bagno, una camera da letto, chiaramente riconducibili a tale originario uso dalle loro caratteristiche costruttive, non possono essere accatastati in tali categorie).
CODICE TRIBUTO 3913
TERRENI AGRICOLI
ESENTI, NON DEVE ESSERE VERSATA L’IMU SUI TERRENI AGRICOLI
AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L’ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO
- Aliquota 10,60 ‰
Norma di riferimento: LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 741 lettera d)
(…)
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa’ agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio e’ fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
(…)
CODICE TRIBUTO 3916
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
- Aliquota 10,50 ‰
- Riduzione del 50%
Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
CODICE TRIBUTO 3918
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI
- Aliquota 10,50 ‰
- Riduzione del 50%
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
- codice tributo 3918 (immobili in categoria diversa dalla cat. “D” eccetto D10)
- codice tributo 3925 (solo immobili categoria catastale “D” eccetto D10 – quota stato)
- codice tributo 3930 (solo immobili categoria catastale “D” – quota comune)
- codice tributo 3913 (solo immobili categoria catastale “D10” e fabbricati rurali – quota comune)
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA
ESENTI
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ATER)
- Aliquota 10,50 ‰
- Detrazione € 200,00
DETTAGLI
- aliquota di base e sola detrazione di € 200
- CODICE TRIBUTO 3918
ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L’UNITA’ IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA E/O COMUNQUE OCCUPATA
ESENTI PER ASSIMILAZIONE
Cittadini Italiani residenti all’Estero ed iscritti “AIRE”
- Aliquota 10,50 ‰
- CODICE TRIBUTO 3918
FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE (valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile)
- ALIQUOTA DI BASE
DETTAGLI
per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG , e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito con delibera comunale, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani. Pertanto tutti i potenziali edificatori “di fatto”, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale. Corte di Cassazione – Sentenza 4308/2010 Consiglio di Stato – Sentenza 1731/2010 Corte di Cassazione – Sentenza 1 marzo 2013 n.5166
- CODICE TRIBUTO 3916
Per informazioni
- Ufficio tributi comunale
- 0583 – 7307204 – 7307207
- mail: ragioneria@comune.gallicano.lu.it
ALIQUOTE IN VIGORE
TIPOLOGIA DI IMMOBILI | ALIQUOTA |
---|---|
ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (L’esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l’applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all’abitazione principale ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019 |
ESENTE |
ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze Detrazione:€ 200,00 Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748) |
5,00 ‰ |
AREE EDIFICABILI | 10,60 ‰ |
ALTRI FABBRICATI così come definiti dall’art. 1 comma 754 della Legge n. 160/2019
ALTRI FABBRICATI CAT D
|
10,50 ‰ |
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce così come definiti dall’art. 1 comma 750 e 751 della Legge n. 160/2019 | 1,00 ‰ |
TERRENI AGRICOLI così come definiti dall’art. 1 comma 753 della Legge n. 160/2019 | ESENTI |
UNITA’ IMMOBILIARI concesse in comodato così come definiti dall’art. 1 comma 747 della Legge n. 160/2019 | Imponibile ridotto del 50% |
2024
2023