Portale Tributi Comune di Gallicano

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FAQ

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE: Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI?

L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi.


ABITAZIONE PRINCIPALE: Sono in possesso di un’abitazione di categoria da A/2 ad A/7 nella quale risiedo anagraficamente dimoro abitualmente, devo pagare l’IMU?

No, l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle eventuali relative pertinenze della stessa ad eccezione di quelle di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9)


CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA (GENITORI – FIGLI)

Si chiarisce che per poter usufruire delle agevolazioni per comodato gratuito, previste nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2018, sono necessari i seguenti requisiti:

  • ALIQUOTA: 4 ‰
  • RIDUZIONE: 50%
  • CONDIZIONI (TUTTE NESSUNA ESCLUSA)
  1. IL COMODANTE (es. genitori) DEVE POSSEDERE UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza)
  2. IL COMODANTE (es. genitori) PUO’ POSSEDERE ANCHE UN SOLO ALTRO IMMOBILE (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza), A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
  3. IL COMODANTE (es. genitori) DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L’IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
  4. IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO
  5. ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU

CODICE TRIBUTO 3918


CONIUGE SUPERSTITE: Marito e moglie possiedono per il proprio 50% una casa di categoria A/8 dove abitano e risiedono anagraficamente oltre che una pertinenza. Muore il marito e la sua percentuale di possesso va al figlio. Chi deve pagare e dichiarare l’IMU?

L’IMU per entrambi gli immobili deve essere pagata e dichiarata al 100% dalla moglie che per diritto di abitazione, in qualità di coniuge superstite, continua ad abitare nell’immobile. Nulla è dovuto dal figlio.


 COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA’ INDIVISA: Sono socio assegnatario di una casa di categoria da A/2 ad A/7 di proprietà di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, nella quale dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente con relativa pertinenza. Devo pagare l’IMU?

No, l’IMU non si applica alle abitazioni assegnate dalle cooperative a proprietà indivisa e alle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9 (Legge 147/2013 art. 1 comma 707).


FORZE DELL’ORDINE: Sono un militare con obbligo di residenza in caserma. Possiedo una casa di lusso (A/1, A/8, A/9) nella quale abito quando non sono in caserma. Posso considerarla la mia abitazione principale? Devo pagare l’IMU?

Sì, l’IMU è dovuta e la si deve pagare con l’aliquota agevolata per abitazione principale usufruendo anche della detrazione eventualmente prevista.

Le case degli appartenenti alle forze armate (esercito, marina, aeronautica) e di polizia (polizia di stato, penitenziaria e forestale) ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai vigili del fuoco e ai funzionari di prefettura, non essendo più, nel loro caso, richiesto il requisito di dimora e residenza sono assimilate all’abitazione principale.

L’assimilazione all’abitazione principale si applica in ogni caso ad un solo immobile nel territorio italiano a condizione che non sia locato (Legge 147/2013 art. 1 comma 707).


PERIODO DI POSSESSO: Il 12 febbraio ho acquistato una casa no di lusso che è diventata la mia abitazione principale (iscrizione anagrafica e dimora abituale) dal 1° luglio. Pago l’IMU?

Sì, per 5 mesi (febbraio-giugno) si verserà l’IMU come immobile a disposizione. Dal 1° luglio sarà considerata abitazione principale e quindi escluso da IMU.


PERIODO DI POSSESSO: Il 21 settembre 2014 ho acquistato un immobile non adibito ad abitazione principale. Devo versare l’IMU per il mese di settembre?

No, la verserà il venditore. Il nuovo proprietario inizierà a versare l’imposta dal mese di ottobre perchè il mese nel quale la titolarietà si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.


PERTINENZE: Possiedo 1 box (C/6), 2 cantine (C/2) e 3 tettoie (C/7). Posso considerarli tutti pertinenziali alla mia abitazione principale?

No, e possibile considerarli solo uno per categoria: un box (C/6), una cantina (C/2) e una tettoia (C/7


 

TASI

ABITAZIONE PRINCIPALE: In caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una sola camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.


ABITAZIONE PRINCIPALE: nel caso in cui sia posseduta da due soggetti con percentuali di proprietà del 70% (soggetto A) e del 30% (soggetto B) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’ immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 2 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 2 per mille, e l’eventuale detrazione deliberata dal Comune.


AREE EDIFICABILI: Nel caso in cui non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?

La TASI è dovuta, perché il terreno resta area edificabile.

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal proprio Comune.


 

 TARI

Nel luogo in cui svolgo la mia attività economica ci sono diverse tipi di superfici, quelle destinate alla produzione, al laboratorio, al carico e scarico merci ed al magazzino e quelle destinate agli uffici. Le devo conteggiare separatamente e con tariffe diverse ai fini della TARI?

No, la tariffa della TARI è unica ed è quella dell’attività economica prevalente. Per determinarla si utilizza il codice ATECO indicato dal contribuente nella propria dichiarazione TARI ovvero in mancanza la descrizione dell’attività svolta nelle superfici soggette al tributo


Avevo affittato ad un’attività economica attualmente cessata alcuni locali o aree scoperte, ora io, che sono il proprietario, ne sono tornato in possesso. I locali adesso sono vuoti. Devo pagare la TARI?

Si. La TARI in precedenza era dovuta dal titolare dell’attività economica ma adesso è dovuta da lei in quanto attuale occupante delle superfici. La tariffa sarà quella dell’attività a cui lei concretamente destinerà i locali / le aree scoperte oppure quella corrispondente all’uso al quale le superfici venivano ovvero per loro natura potrebbero essere potenzialmente destinate (ad esempio: negozio, bar, laboratorio artigiano, ufficio). Se non si vuole pagare la TARI bisogna togliere tutti i mobili e gli arredi e staccare completamente tutte le utenze.


 Chi sono i soggetti passivi della TARI?

I soggetti passivi sono:

chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie
nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo